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Normativa CEE |
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DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza |
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A, vista
la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 novembre 1996,
(1)
considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli
obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare
progressivamente tale mercato; (2)
considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi
riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati;
che essa implica per i consumatori la
possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato
membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato; (3)
considerando che la vendita transfrontaliera a distanza pur
rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni
concrete della realizzazione del mercato interno, come h stato
constatato,tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al
Consiglio "Verso un mercato unico della distribuzione";che è
indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i
consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio
paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di
residenza del consumatore; (4)
considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una
moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per
conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro
ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni
differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite
a distanza con effetti negativi sulla
concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario
introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo
settore; (5)
considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del
Consiglio del 14 aprile1975 riguardante un programma preliminare della
Comunità economica europea per una politica di protezione e di
informazione del consumatore enunciano la necessità di proteggere gli
acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci
non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita; (6)
considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal
titolo "Nuovo impulso alla politica di protezione del
consumatore", approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23
giugno 1986,annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato
proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione
che consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un
fornitore; (7)
considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle
future priorità per il rilancio della politica
di protezione dei consumatori invita la Commissione a rivolgere i suoi
sforzi invia prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo
allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a
distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con
l'adozione di un "piano d'azione triennale per la politica di
protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)" e che detto piano
prevede l'adozione di una direttiva in materia; (8)
considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza
rientra nelle competenze degli Stati membri; (9)
considerando che il contratto negoziato a distanza h caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che
queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che
vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la
costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un
elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche
per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate; (10)
considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica pur dare adito a
qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli
Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di
ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non
possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle
legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto
legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni
della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie di
prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica
che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di
prestazioni constituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di
contratti successivi e distinti; (11)
considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non
deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al
consumatore; che h necessario pertanto determinare le informazioni che
devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere
dalla tecnica di comunicazione
impiegata;che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle
altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole;
che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, h
lasciato alla discrezionalità del consumatore sechiedere alcune
informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche
principali dei beni o servizi ed il loro prezzo; (12)
considerando che in caso di comunicazione telefonica h opportuno che il
consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della
conversazione per decidere se continuare o meno; (13)
considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non h
ricevuta su un supporto durevole; che h necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini
della buona esecuzione del contratto; (14)
considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un
diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga
diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione
dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano - derivanti al
consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà
formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti
del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare
riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di
servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta
nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri
determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del
diritto di recesso; (15)
considerando che h necessario altresì prevedere un termine di
esecuzione del contratto qualora esso non sia stato stabilito all'atto
dell'ordinazione; (16)
considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al
consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo
oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non
pur essere accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di
sostituzione; (17)
considerando che occorre tener presenti i principi sanciti dagli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che
occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione della vita
privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a
talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che occorre
pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che
gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per proteggere
efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di
non voler essere contattati tramite determinate tecniche di
comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista per i
consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa alla
protezione dei dati personali e della vita
privata; (18)
considerando che h importante che le regole fondamentali vincolanti
della presente direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di
autodisciplina professionale conformemente alla
raccomandazione92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa
a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di
contratti negoziati a distanza; (19)
considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, h
importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle
disposizioni della presente direttiva e sugli eventuali codici di
comportamento esistenti in materia; (20)
considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della presente
direttiva però recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai
concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni che consentano
di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici o al loro
rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo la
legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere i
consumatori, oppure a organizzazioni
professionali titolari di un legittimo interesse ad agire; (21)
considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, h importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami
transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato
un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla
risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del
mercato interno; che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche
per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti
criteri oggettivi (allegato II) per garantire l'affidabilità dei
procedimenti suddetti ed h previsto l'uso di moduli di reclamo
standardizzati (allegato III); (22)
considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non
ha padronanza della tecnica; che h pertanto necessario prevedere che
l'onere della prova possa incombere al fornitore; (23)
considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il
consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile
al contratto;che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio; (24) considerando che uno Stato membro pur vietare, per motivi di interesse generale,la commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi;che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti sono già previsti,in particolare in materia di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: |
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Articolo
1 Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori. |
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Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; 2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; 3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola agisca nel quadro della sua attività professionale; 4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva h riportato nell'allegato I; 5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza. |
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Articolo
3 Eccezioni
1.
La presente direttiva non si applica ai contratti: beni immobili, ad eccezione della locazione; - conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2.
Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si
applicano: |
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Articolo
4 Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori. 3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica con il consumatore. |
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Articolo
5 Conferma scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo
utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento
della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere
consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite,
per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui
accessibile prima della conclusione del contratto.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui pur presentare reclami. |
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Articolo
6 Diritto di recesso
1.
Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto
di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo
diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente. 2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni. 3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non pur esercitare il
diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti: -
di fornitura di
giornali, periodici e riviste; 4.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che: |
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Articolo
7 Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9. |
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Articolo
8 Pagamento mediante carta
Gli
Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché: |
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Articolo
9 Fornitura non richiesta
Gli
Stati membri adottano le disposizioni necessarie per: |
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Articolo
10 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso richiede il consenso preventivo del consumatore: -
sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata), 2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al paragrafo1, qualora consentano una comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. |
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Articolo
11 Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della presente direttiva nell'interesse dei consumatori. 2.
I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di
adire secondo il diritto naziona lei tribunali o gli organi
amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali
per l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti
organismi: 3.a. Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza di un'informazione preliminare,di una conferma scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore pur essere a carico del fornitore. 3.b. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva quando siano in grado di farlo. 4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. |
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Articolo
12 Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non pur rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto,laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri. |
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Articolo
13 Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza. 2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva,sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza. |
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Articolo
14 Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva,disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse generale,della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato. |
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Articolo
15 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissionepresenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, di una proposta di revisione. |
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Articolo
16 Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro codici di autoregolazione. |
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Articolo
17 Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta,se del caso, proposte in merito. |
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Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
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Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |