PUNZONI DELL'ARGENTO ITALIANO
DALL'UNITA' D'ITALIA AI GIORNI NOSTRI


 

Questa è una breve storia illustrata dell'evoluzione del sistema di punzonatura dell'argento in Italia, dall'unità ai giorni nostri.

La documentazione riguardo a questo periodo è estremamente limitata e di difficile reperibilità, lo scopo che ci si prefigge è pertanto quello di offrire un'introduzione ad un più approfondito studio di questo periodo poco conosciuto.

Nel 1870, con il raggiungimento dell'unità dell'Italia, venne introdotto un unico sistema di punzonatura dell'argento abbandonando i vari sistemi in uso negli Stati preunitari.

La Legge 2 maggio 1872 ha peraltro liberalizzato la lavorazione dell'argento, introducendo solo un sistema di punzonatura facoltativa per la verifica del titolo dell'argento.

punzoni (legge 2 Maggio 1872)


1
punzonatura facoltativa, argento 950/1000
2
punzonatura facoltativa, argento 900/1000
3
punzonatura facoltativa, argento 800/1000

   

Gli argentieri italiani molto raramente sottoponevano i propri pezzi alla verifica e punzonatura ufficiale, solitamente l'argento aveva solo il punzone '800' (titolo dell'argento 800/1000) e, qualche volta, anche il punzone personale dell'argentiere.

Essendo un punzone non ufficiale non c'era alcuna uniformità nella forma del punzone '800'

4
'800' con contorno ovale e sigla VM (probabilmente le iniziali del produttore)
5
'800'senza contorno
6
'800' senza contorno accompagnato dal punzone dell'argentiere
7
'800' senza contorno

   

La legge 5 febbraio 1934 n. 305 ha disposto l'uso di un contrassegno uniforme per l'identificazione dell'argentiere.

Il nuovo punzone identificativo consisteva in una losanga contente:

- un numero:corrispondente al numero identificativo del produttore

- il fascio littorio: simbolo del fascismo

- due lettere: indicanti la sigla della provincia

La losanga era accompagnata da un altro punzone ovale contenente il titolo dell'argento espresso in millesimi.


punzoni (legge 5 Febbraio 1934 n. 305)

8
'800' e losanga con i dati identificativi del fabbricante
in sequenza: numero / fascio / provincia
9
losanga e fascio littorio
10
titolo '800 in un contorno ovale

     

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 Ottobre 1944 n. 313 ha disposto l'eliminazione del fascio littorio dalla losanga.

Nell'impossibilità di disporre immeditamente dei nuovi marchi per un certo periodo si sono utilizzati i vecchi punzoni, obliterando il fascio littorio. Nel periodo 1944/1946, sempre per l'indisponibilità del nuovi punzoni, sono stati anche usati in via provvisoria altri marchi non ufficiali.


punzoni (Decreto Legislativo 26 Ottobre 1944 n. 313)

11
losanga senza fascio littorio
numero / provincia
12
marchio 'provvisorio' non ufficiale. Presumibilmente PROV sta a significare PROVVISORIO (forse una nuova ditta che non disponeva perciò del vecchio punzone con il fascio)

  

La Legge 30 gennaio 1968 n. 46 e il successivo D.P.R. 30 Dicembre 1970 n. 1496 hanno introdotto nuovi punzoni per la bollatura dei metalli preziosi. Il punzone dell'argento è stato modificato introducendone uno di forma poligonale, mantenendo il numero del fabbricante e la sigla della provincia, ed aggiungendo sulla sinistra la stella della Repubblica Italiana.

I titoli previsti dalle nuove norme sono 925, 835 e 800 per mille, inscrivendo la cifra in un contorno ovale. Questo sistema è tutt'ora in vigore.


punzoni (Legge 30 Gennaio 1968 n. 46 e D.P.R. 30 Dicembre 1970 n. 1496 )

13
poligono con 'stella'
stella / numero / provincia
14
titolo dell'argento in un contorno ovale




'800'




'925'

 

Il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 251 ha introdotto una nuova disciplina per la punzonatura degli oggetti fabbricati con metalli preziosi ed appesantiti al loro interno da resina o mastice.

Il nuovo punzone consiste in una R (abbreviazione di Riempito) all'interno di un contorno quadrato, unitamente ai numeri corrispondenti alla quantità di metallo prezioso contenuto dall'oggetto.


punzoni (Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 251)

15
questo è un oggetto in resina o mastice ricoperto da 3 a 5 grammi argento 925 (marchio 3 ÷ 5)

 

Qui sotto vengono riportate in estratto le norme che discliplinano la materia

(Articolo 39 del Regolamento recante norme per l'applicazione del

 Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 251)


 a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, e' consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densita' del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm 3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui alla successiva lettera c) per i rivestimenti in argento;

b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticita' di uso sono rinforzati ed appesantiti, e' ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonche' il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della piastra stessa; 

c) nei manici dei coltelli e' ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densita', ed e' consentito altresi' che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso e' inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso pero' puo' essere espresso anziche' col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.